Socio accomandante: significato, diritti e doveri
In una società in accomandita semplice (S.a.s.) non tutti i soci sono responsabili nella stessa misura. Qui, infatti, vi partecipano i cosiddetti soci accomandanti che devono rispondere solo di eventuali debiti della società con i rispettivi apporti di capitale, a differenza dei soci accomandatari a responsabilità illimitata.
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Cos’è un socio accomandante?
Ai sensi del Codice civile, nella società in accomandita semplice (S.a.s.) si distinguono due tipi di soci: da un lato il socio accomandatario, responsabile nei confronti dei creditori senza restrizioni (anche con il proprio patrimonio) e dall’altro il socio accomandante che partecipa alla società in accomandita solo con un conferimento di capitale e quindi contribuisce al capitale proprio della S.a.s. Di norma il socio accomandante è responsabile solo fino all’ammontare della sua partecipazione al capitale.
La suddivisione in socio accomandante e socio accomandatario si applica anche per la società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), un tipo di società di capitali con capitale sociale diviso in azioni e dotato di personalità giuridica. La differenza con la S.a.s. sta nel fatto che il socio accomandatario della S.a.p.a. ne è necessariamente anche l’amministratore. Per sua natura specifica, tuttavia, questo tipo di società non è molto diffuso, poiché ha come funzione principale quello di impedire eventuali scalate azionarie da parte di terzi.
A differenza di un socio accomandatario, quello accomandante ha solo responsabilità limitata. Al momento di scrivere l’atto costitutivo è necessario determinare quali saranno i soci accomandatari e quali i soci accomandanti della S.a.s. L’atto costitutivo va iscritto nel Registro delle imprese con funzione di pubblicità legale dichiarativa.
Quali diritti ha un socio accomandante?
I soci accomandanti non sono solitamente coinvolti nella gestione e pertanto non detengono né il diritto di voto né il diritto di opporsi alle decisioni riguardanti il funzionamento ordinario della società. Nel caso di azioni che vanno oltre, tuttavia, un socio accomandante, come tutti gli altri azionisti, ha il diritto di deliberare.
Se al socio accomandante sono stati esplicitamente conferiti poteri di gestione nello statuto, ha diritti di voto e di opposizione simili a quelli dei soci accomandatari.
Al socio accomandante spetta il diritto di informazione: può consultare i libri sociali e la documentazione della società nonché estrarre copia di tali libri e documentazione.
Inoltre, se previsto dall’atto costitutivo, può dare la sua autorizzazione o opinione in merito a determinate operazioni. L’accomandante può anche compiere atti di ispezione e sorveglianza e, nonostante non partecipi all’approvazione del bilancio, ha la possibilità di esercitare un controllo di legittimità sullo stesso.
Quali sono i doveri di un socio accomandante?
Il socio accomandante non ha il diritto né l’obbligo di gestire l’attività, in quanto l’amministrazione della società spetta esclusivamente ai soci accomandatari. A parte la diversa estensione della responsabilità, gli obblighi dei soci accomandanti differiscono solo in misura limitata da quelli degli accomandatari. Tra questi obblighi rientra in primo luogo l’obbligo di conferimento, che consiste nel versamento dei contributi concordati secondo quanto stabilito dallo statuto. Oltre ai contributi in denaro, il conferimento può avvenire anche sotto forma di beni materiali o servizi.
Inoltre, esiste un dovere generale di lealtà nei confronti della società: il socio accomandante è quindi obbligato a promuovere lo scopo sociale e ad astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare danno alla S.a.s. Rispondendo delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, i soci accomandanti hanno il diritto di prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e possono agire per singoli affari in forza di procura speciale.
Partecipazione ai profitti e alle perdite dei soci accomandanti
I soci accomandanti partecipano al profitto (o alla perdita) della S.a.s., per cui la partecipazione differisce in alcuni dettagli da quella dei soci accomandatari. Come per le società commerciali, tutti gli azionisti hanno diritto a un dividendo corrispondente ai propri apporti di capitale. Se non diversamente concordato, l’utile rimanente sarà ripartito tra gli azionisti in proporzione ai contributi versati.
Anche le perdite sono ripartite tra i soci in proporzione ai conferimenti effettuati. I soci accomandanti rispondono delle perdite solo fino all’ammontare della propria quota di capitale sociale o, eventualmente, dei conferimenti ancora dovuti. Se, a causa delle perdite, il valore della partecipazione scende al di sotto dell’importo della quota di responsabilità, essa deve essere reintegrata attraverso gli utili futuri.
Quali possibilità di prelievo ha un socio accomandante?
Dopo l’approvazione del rendiconto ogni socio detiene il diritto di percepire la propria parte di utili. Dato che nelle S.a.s. il rendiconto va approvato dai soci accomandatari, nel caso ci fosse un solo socio accomandatario, sarà la presentazione del rendiconto a fungere automaticamente da atto di approvazione. L’accomandante non deve restituire gli utili riscossi in buona fede.
Quando e come può dimettersi o essere escluso un socio accomandante?
Come tutti i soci di una società in accomandita semplice, anche i soci accomandanti possono recedere dalla società o essere esclusi. Le condizioni per il recesso volontario sono generalmente stabilite nell’atto costitutivo o nello statuto societario, sebbene non sia obbligatorio prevederle.
L’esclusione di un socio accomandante da parte degli altri soci richiede un giustificato motivo, ovvero una circostanza che comprometta in modo significativo la collaborazione tra i soci o il raggiungimento dell’obiettivo aziendale. Gli scenari specifici che possono portare all’esclusione possono essere definiti preventivamente attraverso apposite clausole nell’atto costitutivo.
Ti preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.